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Sentenze

21 Febbraio 2025 – Licenziamento disciplinare e obbligo di preventiva contestazione degli addebiti

Sentenze in Sintesi
Licenziamento disciplinare e obbligo di preventiva contestazione degli addebiti

Il Tribunale di Parma, sez. Lavoro, con sentenza n. 973 del 10/12/2024, analizza le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione preventiva degli addebiti nei confronti del lavoratore licenziato per giusta causa.

Nel caso di specie, un lavoratore, il cui rapporto di lavoro era stato ceduto assieme al ramo di azienda, era stato successivamente adibito dal cessionario, subentrato nel rapporto, ad altro luogo di lavoro; il lavoratore, dopo aver richiesto ed ottenuto di fruire di alcuni giorni di ferie, si era presentato presso il precedente luogo di lavoro ed il datore, per contro, lo aveva ritenuto assente ingiustificato e gli aveva comunicato che in caso di mancata presentazione presso la nuova sede ad una data prestabilita, lo avrebbe licenziato per giusta causa, come poi ha effettivamente disposto, senza prima avviare alcun procedimento disciplinare  o contestare alcun addebito.

Secondo il Tribunale, il licenziamento per giusta causa, essendo un provvedimento di tipo disciplinare, deve essere sempre preceduto dall’attivazione dal procedimento di cui all’art. 7 L. 300/1970, e quindi dalla preventiva comunicazione delle “contestazioni di addebito”, al fine di consentire al lavoratore una adeguata difesa.

Fatta questa premessa il Giudice, nella decisione in commento, ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo il quale, in ipotesi di omissione del procedimento disciplinare ed irrogazione diretta della sanzione espulsiva, questa deve ritenersi illegittima, posto che la mancata contestazione disciplinare deve essere equiparata all’insussistenza del fatto contestato (che, implicitamente, ricomprende anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione),  con le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970.

Il lavoratore dovrà quindi essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato con condanna del datore di lavoro al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’aliunde perceptum (ove dimostrato), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.