Sentenze

13 Febbraio 2025 – Condotta antisindacale e rapporti giuridici consolidati

Sentenze in Sintesi
Condotta antisindacale e rapporti giuridici consolidati.

Con la sentenza n. 2479/2025, la Corte di Cassazione – in riforma della sentenza d’appello – ha accolto un ricorso ex art. 28, L. 300/1970 di una O.S. promosso nei confronti di una ASL, attribuendo rilievo al mancato rispetto delle prerogative sindacali preventive alla delibera di riarticolazione della dotazione organica e delle strutture, nonché riconoscendo l’attualità della condotta antisindacale a distanza di molti anni dai fatti ma temperandone le conseguenze alla luce dei diritti dei terzi ormai consolidatisi.

L’O.S. ricorrente, infatti, aveva lamentato che la ASL, dal 2012 in avanti, avesse proceduto alla modificazione delle dotazioni organiche dei dirigenti medici ed alla riorganizzazione delle strutture semplici e complesse, con modalità che non osservavano l’iter formativo del necessario atto aziendale e in violazione delle prerogative sindacali. La ASL aveva inoltre dato corso, in tale contesto, alla revoca ed al conferimento di incarichi dirigenziali riferiti alla nuova articolazione, ancora senza osservanza delle regole di partecipazione sindacale, nella specie consistente in una fase di previa contrattazione integrativa.

La Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado (che aveva rigettato la domanda dell’O.S.), ha rilevato la violazione da parte della ASL di un regolamento regionale che prevedeva, dopo l’adozione degli atti di ristrutturazione e riorganizzazione imposti dalla normativa sul rientro finanziario, che la riattribuzione dei posti o la ricollocazione del personale doveva essere preceduta da una fase di contrattazione aziendale. La mancata osservanza di tale incombente aveva leso le prerogative sindacali, lesione rispetto alla quale correttamente la O.S. aveva reagito con l’azione ex art. 28.

Inoltre, la Corte si pronuncia anche in tema di attualità della condotta antisindacale. Invero, il fatto che le situazioni dei lavoratori si siano consolidate nel tempo non consente di esprimere – di per sé – un difetto di attualità. In tal modo si attribuirebbe prevalenza alla “ragion fattasi”, in spregio allo scopo del processo ed al fatto che la durata di esso non può di regola tradursi in pregiudizio per la parte la cui pretesa era fondata.

Tuttavia, ritenendo che l’avvenuto consolidamento delle situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti non fosse irrilevante, la Corte ha richiamato un risalente orientamento secondo cui è configurabile “l’interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta”, che abbia violato le prerogative sindacali (Cass. 8 ottobre 1998, n. 9991), in quanto in materia “anche le pronunce solo dichiarative possono essere funzionali alfa tutela delle libertà e prerogative sindacali” (Cass. 6 giugno 2005, n. 11741).

Ne deriva che, quando non sia più attribuibile una tutela in forma specifica con rimozione degli effetti, per il difetto di attualità conseguente al consolidarsi delle situazioni dei lavoratori che ne sarebbero coinvolte, può tuttavia permanere l’interesse parimenti attuale ad una pronuncia di accertamento del verificarsi della lesione. Interesse che si radica nell’esigenza di evitare che il trascorrere del tempo sia di avallo definitivo a comportamenti prevaricatori, in spregio ad un corretto andamento delle relazioni intersindacali.

Nel caso di specie, la Corte ha dunque riscontrato l’utilità di un accertamento definitivo dell’illegittimità dei comportamenti denunciati, onde attestare che non potevano ritenersi superabili senza conseguenza alcuna le regole poste a tutela delle prerogative sindacali che erano state violate.

Non ritenendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha concluso dichiarando l’antisindacalità del comportamento della ASL per assenza della prescritta contrattazione integrativa aziendale.