Tolleranza Datoriale Del Comportamento Illegittimo. Irrilevanza. Necessità Di Elementi Ulteriori Per Escluderne L’illegittimità
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7826/2025 in commento ha scrutinato la decisione della Corte d’Appello di Milano dichiarativa della illegittimità del licenziamento disposto nei confronti di dipendente che, nonostante il divieto, aveva fumato nell’area vietata.
La Corte d’Appello di Milano nella sentenza cassata dava conto che pacificamente nell’area in questione vi era il divieto di fumo, dava altresì conto che nella stessa area non vi era un cartello che segnalava il divieto di fumo, dava ancora conto che il divieto era conosciuto da tutti i dipendenti, che parimenti nonostante il divieto molti dipendenti, compresi i superiori, si recavano in quell’area a fumare e che il datore di lavoro non aveva mai adottato provvedimenti per far rispettare il divieto. In forza di queste circostanze la Corte d’Appello di Milano ha “ritenuto che l’accertata “tolleranza” di parte datoriale rispetto all’abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona, ove neppure era apposto un cartello recante il divieto, fosse sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita” (cfr. sentenza Cass. 7826/2025). Sulla scorta di queste considerazioni la Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per insussistenza giuridica del fatto contestato e disposto ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015 la reintegra nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno nella misura massima di 12 mensilità.
La Corte di cassazione nello scrutinio della sentenza, presupposti i fatti ricostruiti dalla Corte di merito, accogliendo uno dei motivi del ricorso proposto dal datore di lavoro ha cassato la sentenza ritenendo insufficiente la mera tolleranza da parte del datore di lavoro, in quanto sono necessari elementi ulteriori tali da ingenerare nell’autore dell’infrazione la convinzione della liceità del comportamento.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la Corte di merito “ha errato nell’attribuire alla tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l’effetto di escludere l’antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare su presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l’incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.” (cfr. Cass. 7826/2025).
Si deve segnalare che la Corte di cassazione in altri casi ha ritenuto la tolleranza di comportamenti inadempienti da parte del datore di lavoro come elemento sufficiente ed escludere la legittimità del licenziamento. Infatti, la Corte di cassazione ha ritenuto che “L’inottemperanza all’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto delle cartelle cliniche è, oggettivamente, inadempienza di particolare gravità tale da legittimare il recesso per giusta causa del medico responsabile. Tale estrema conseguenza, tuttavia, va esclusa laddove una prassi datoriale abbia ingenerato nello stesso dipendente un affidamento di tolleranza della sua indebita condotta.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 13/03/2009, n. 6218).
La Corte di cassazione, quindi, non ha un orientamento univoco in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal comportamento tollerante del datore di lavoro.