retribuzione feriale
Sentenze

19 Marzo 2025 – Sulla composizione della retribuzione feriale

Sulla composizione della retribuzione feriale (Cass. civ. Sez. lavoro, ordinanza del 9.3.2025, n. 6282)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6282 pubblicata il 9.3.2025, ha affrontato, ripercorrendo i principi già espressi con decisioni precedenti, la questione relativa alla retribuzione feriale confermando che durante le ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione analoga alla retribuzione ordinaria e il datore di lavoro non può ridurla, neppure omettendo di corrispondere specifiche indennità collegate a particolari mansioni svolte o a compensare disagi sofferti dal dipendente.

La Corte di Cassazione ha, così, ribadito il principio già affermato dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui una diminuzione della retribuzione riconosciuta al lavoratore durante le ferie potrebbe potenzialmente dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie annuali, come stabilito, peraltro, anche dalla Direttiva Europea 2003/88/CE.

Il caso posto all’esame della Corte di cassazione ha riguardato la domanda proposta da un macchinista dipendente di Trenitalia diretta alla declaratoria del diritto a percepire, durante le ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito ordinariamente, dunque, con la corresponsione anche per il predetto periodo,  di alcune indennità percepite durante il lavoro ordinario e, nello specifico, dell’indennità per assenza dalla residenza e della parte variabile dell’indennità di utilizzazione/condotta, ambedue tipiche delle mansioni, da calcolare nella media dei 12 mesi precedenti la fruizione dei singoli periodi di ferie.

Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal lavoratore con sentenza che è stata impugnata dalla Società dinanzi alla Corte di Appello di Torino la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda originaria del macchinista.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie non fosse applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiamata dal lavoratore, anche in considerazione della ridotta incidenza delle differenze di indennità rivendicate rispetto alla retribuzione ordinaria.

La Corte di Cassazione investita della questione dal lavoratore ricorrente, con l’ordinanza in esame, si è espressa in continuità con le precedenti decisioni relative ad analoghe rivendicazioni (Cass. n. 20216/2022 e, più di recente, Cass. n. 14089/2024) esaminando congiuntamente i motivi del ricorso e richiamando, previamente, ai fini della nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie “la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha precisato come l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per tutta la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 14089 che richiama a sua volta Cass. n. 18160/2023 e successive conformi […])”.

La Suprema Corte ha, pertanto, precisato che a livello retributivo, deve essere assicurata al lavoratore una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, poiché una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie in contrasto con i principi del diritto dell’Unione.

Conseguentemente, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

In applicazione di tali principi, il giudice di merito è chiamato ad accertare se l’indennità si ponga in rapporto funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

La Corte di Cassazione, quindi, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi espressi nella stessa ordinanza.