Sentenze in Sintesi
La Suprema Corte torna ad affrontare il tema dei controlli difensivi
Nella sentenza n. 5024/2024 la Suprema Corte affronta il tema della legittimità dei controlli difensivi anche a seguito della modifica dell’art. 4 L. 300/1970, operata dal D. Lgs. 151/2015.
Il caso esaminato concerneva il licenziamento di un dirigente, comminato a seguito di controlli effettuati dalla Società datrice di lavoro a causa dell’alert inviato dal sistema informatico, che aveva ingenerato il sospetto della commissione di illeciti da parte del dipendente.
La Suprema Corte confermando un orientamento già in precedenza assunto sul tema (cfr. sul punto Cass. 18168/2023, Cass. 25732/2021 e Cass. 34092/2021) – dopo aver affermato che anche a seguito della modifica dell’art. 4 L. 300/1970 sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro, se finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto in ordine alla commissione di un illecito – ha chiarito che la legittima tutela degli interessi e dei beni aziendali deve comunque trovare un equo e corretto bilanciamento con le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. Al fine di assicurare l’equilibrio in questione, il controllo – per potere essere considerato legittimo – deve riguardare dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
La Suprema Corte, in buona sostanza, ha escluso la legittimità di qualsiasi controllo retrospettivo, vale a dire effettuato su dati archiviati e memorizzati prima dell’alert, legittimando l’art. 4 L. 300/ 1970 esclusivamente l’accertamento su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgere del sospetto.
Il necessario contemperamento tra le esigenze di protezione degli interessi aziendali e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore, verrebbe infatti meno – secondo quanto afferma il Giudice di legittimità – ove si consentisse al datore di lavoro, pur in presenza di un fondato sospetto, di estendere la propria indagine a tutti i dati presenti sui sistemi informatici, essendo precluso al datore di lavoro di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi ai fini disciplinari.