Sentenze

31 Gennaio 2025 – Stabilizzazione Del Lavoro Precario Nella p.a. E Valorizzazione Dell’Esperienza Professionale Acquisita

Sentenze in Sintesi
Stabilizzazione Del Lavoro Precario Nella p.a. E Valorizzazione Dell’Esperienza Professionale Acquisita

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il gravame presentato dalla lavoratrice contro il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA).

La controversia ha ad oggetto la peculiare normativa sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017) e, più in generale, la disciplina sulle stabilizzazioni nella PA.

In particolare, il caso verteva sulla stabilizzazione di una lavoratrice nel profilo di tecnologo (III livello), dopo anni di lavoro precario. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente considerato solo il numero di giorni in ciascun ruolo, ignorando il suo bagaglio professionale decennale e l’idoneità già dimostrata per il profilo richiesto.

La sentenza d’appello, quindi, corregge la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado riconoscendo il diritto della lavoratrice alla stabilizzazione come tecnologo nel III livello richiesto.

La sentenza si basa su un’interpretazione più ampia della normativa sulla stabilizzazione, valorizzando pienamente l’esperienza professionale complessiva.

In particolare, ad avviso della Corte di Appello, l’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce i requisiti per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione. Tale disposizione richiede che il lavoratore abbia maturato, al 31/12/2017, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. La norma, tuttavia, non specifica il tipo di inquadramento richiesto per questi anni di servizio.

La Corte di Appello di Roma sottolinea che l’interpretazione della normativa sulla stabilizzazione non deve basarsi unicamente sul criterio aritmetico del numero di giorni trascorsi in un determinato profilo essendo, invece, fondamentale considerare il complessivo bagaglio professionale acquisito dal lavoratore.

Con tale interpretazione, quindi, l’esperienza maturata, anche in diversi inquadramenti, deve essere valutata nella sua interezza per stabilire se il lavoratore ha i requisiti per la stabilizzazione nel profilo rivendicato.

La sentenza in commento, quindi, richiama l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 10671 del 1/4/2022) che sottolinea l’importanza di valutare la “coerenza” tra il servizio reso e la professionalità che la procedura di stabilizzazione intende garantire.

Questa coerenza si riferisce all’attitudine delle mansioni svolte a consentire l’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito. L’obiettivo della stabilizzazione è conservare la professionalità acquisita e garantire l’efficienza della pubblica amministrazione, mantenendo alle dipendenze soggetti con esperienza maturata.

Peraltro, la sentenza menziona le circolari n. 3/2017 e 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che, insieme al D. Lgs. n. 75/2017, costituiscono il quadro normativo di riferimento per le procedure di stabilizzazione.

In sintesi, la sentenza interpreta la normativa sulla stabilizzazione dando maggiore peso alla professionalità e all’esperienza complessiva acquisita dai lavoratori precari, piuttosto che al mero calcolo dei giorni trascorsi in uno specifico inquadramento. L’obiettivo è di valorizzare l’esperienza dei lavoratori e di garantire la continuità del servizio nella pubblica amministrazione.