Sentenze in Sintesi - Rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Un cantiere aperto.
Sentenze

21 Gennaio 2025 – Sentenze in Sintesi – Rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Un cantiere aperto.

Sentenze in Sintesi
Rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Un cantiere aperto.

Il Tribunale di Venezia con decreto ex art. 28, L. 20.5.1970, n. 300, emesso in data 14.11.2024, ha accolto il ricorso proposto dalla UGL, esclusa dal datore di lavoro dalle trattive per il rinnovo del contratto collettivo di secondo livello.

Nello specifico la UGL, semplice aderente al CCNL applicato in azienda, aveva rivendicato il diritto a partecipare alle trattative in base a quanto previsto nello stesso CCNL ed in ogni caso, pur non avendo mai partecipate alle trattive per la stipula del suddetto CCNL ed alle trattative per la stipula del contratto integrativo di secondo livello, aveva rivendicato il proprio diritto a partecipare alle trattative in forza del numero di deleghe raccolte in azienda, pari a 12 iscritti su 80 dipendenti complessivi.

Il Tribunale di Venezia, escluso l’obbligo di trattativa in capo ai datori di lavoro in forza del CCNL applicato in azienda, ha accolto il ricorso, fondando il diritto della UGL a partecipare alle trattative con una valutazione positiva del numero degli iscritti, ritenendo che i 12 iscritti della  UGL “in un contesto di circa 80 dipendenti, indica una percentuale del 15% e, tra i lavoratori “sindacalizzati”, il 28% degli stessi”. Sulla base di questa ricognizione numerica, il Tribunale di Venezia ha, quindi, ritenuto che la UGL “costituisce .. la seconda organizzazione sindacale per rappresentatività in azienda, rispetto alla CGIL con 24 iscritti, ed ha un numero di iscritti significativamente superiore rispetto alle altre due organizzazioni sindacali rappresentate” presso il datore di lavoro.  Sulla scorta di questa valutazione empirica il Tribunale di Venezia ha concluso che “in tale contesto, è da ritenersi contrario a buona fede e correttezza per l’azienda non dare corso a trattative, del caso separate, con la os ricorrente a fronte delle esplicite richieste in questo senso, da cui l’accertamento della antisindacalità della condotta” datoriale.

La decisione del Tribunale di Venezia è un ulteriore tassello, basato su una ricognizione fattuale e specifica, per l’attribuzione della rappresentatività in azienda che va oltre l’assetto attuale dell’art. 19, L.  300/1970, come definito da ultimo della sentenza della Corte Costituzionale del 23.7.2013, n. 231.

Questa sentenza, come è noto, originata dalla esclusione della FIOM dalla possibilità di costituire RSA nelle Aziende del Gruppo FIAT, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19, L. 300/1970 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, quantunque non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.” (C. Cost. 23/7/2013, n. 231, in Foro It., 2013). Ciò in quanto nell’assetto dell’art. 19, L. 300/1970, risultante dall’esito del referendum abrogativo tenutosi in data 11.6.1995, definito con l’art. 1, D.P.R. 28.7.1995, n. 312 il diritto a costituire le RSA era attribuito esclusivamente alle OO. SS. “firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva” (art. 19, 1 comma, lett. b), L. 300/1970). Con la pronuncia della Corte Costituzionale, quindi, il diritto di costituire RSA e di conseguenza la patente di rappresentatività, viene attribuita anche alle organizzazioni sindacali che, pur non stipulanti, hanno partecipato alle trattative in azienda.

Il Tribunale di Venezia con il decreto del 14.11.2024 compie un ulteriore passaggio, ritenendo di trarre spunto dalle motivazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 231/2013, in quanto secondo il Tribunale di Venezia, va riconosciuta la rappresentatività   alle organizzazioni sindacali “che hanno diritto ad imporsi di fatto perché sarebbe illegittima una loro esclusione” (Decreto ex art. 28).

In un passaggio la Corte Costituzionale, in effetti, afferma che l’art. 19, L. 300/1970 per essere costituzionalmente legittimo non deve trasformarsi “in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.” (C. Costituzionale, sentenza 23.7.2013, n. 231)

Nella decisione del Tribunale di Venezia il diritto di imporsi viene attribuito al sindacato “significativamente rappresentativo in base ad una ricognizione empirica della percentuale delle deleghe raccolte. Con tale pronuncia il Tribunale di Venezia supera il Testo Unico del 10.1.2014 sulla Rappresentanza sottoscritto da Confindustria – Cgil, Cisl, Uil, che contiene un meccanismo di misurazione della rappresentatività affidato alla rilevazione dell’INPS.