Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di maggiorazioni per lavoro domenicale e prescrizione dei crediti retributivi.
Sentenze

21 Gennaio 2025 – Sentenze in Sintesi – Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di maggiorazioni per lavoro domenicale e prescrizione dei crediti retributivi.

Sentenze in Sintesi
Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di maggiorazioni per lavoro domenicale e prescrizione dei crediti retributivi.

Con la sentenza n. 31708 dello scorso 10 dicembre il Giudice di legittimità interviene a rimarcare un orientamento oramai tradizionale in tema di lavoro prestato nella giornata di domenica e a confermare il più recente indirizzo inaugurato dalla sentenza 6 settembre 2022, n. 26246 (seguita a breve distanza di tempo da Cass. 20 ottobre 2022, n. 30957, entrambe richiamate in motivazione) in tema di prescrizione dei crediti di lavoro nell’assetto normativo successivo all’emanazione della legge 28 giugno 2012 n. 92 e alla riforma del regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali da essa introdotto.

Con riferimento alla prima questione è da tempo consolidata, come accennato, la lettura giurisprudenziale che riconosce, per una sorta di presunzione legale, la maggiore penosità del lavoro domenicale “per massima d’esperienza sociale”, come si esprime la sentenza in commento, e conseguentemente accorda il diritto ad una maggiorazione retributiva senza onerare il lavoratore della prova dell’effettivo disagio sofferto (oltre ai numerosi precedenti richiamati dalla sentenza odierna, si rinvia a S. Bellomo, Orario di lavoro, ferie: i principi costituzionali, la normativa europea ed il quadro regolativo definito dal d.lgs. 8.4.2003, n. 66, in G. Santoro-Passarelli (a cura di) – Diritto e processo del lavoro. Privato e pubblico, Tomo I, UTET, 2020, paragrafo su La remunerazione del lavoro domenicale, 1282 ss.).

Sino ad oggi e ai fini dell’”assimilazione” di tale orientamento, questa specifica funzione compensativa è stata assolta in genere dalla contrattazione collettiva (senza distinzione di livelli, in coerenza con l’equiordinazione tra contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali confermata dall’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81); contratti collettivi che sovente hanno definito in forma distinta il trattamento dei lavoratori abitualmente impegnati in turno (anche) nella giornata di domenica, per i quali gli incrementi connessi al lavoro domenicale si considerano assorbiti nell’indennità di turno (cfr. Cass. 12 dicembre 2012, n. 22799) e quello spettante ai lavoratori solo saltuariamente impiegati nella giornata domenicale.

A tal proposito, interessante precisazione rispetto al principio giurisprudenziale sopra riassunto (correlata anche alla funzione riequilibratrice del contratto collettivo) è quella secondo la quale il diritto al trattamento più favorevole causalmente connesso al lavoro domenicale può essere soddisfatto, oltre che con un supplemento di retribuzione o mediante specifiche indennità, anche con vantaggi e benefici di diversa natura previsti dalla contrattazione collettiva, alla quale è rimessa la realizzazione di un equilibrio tra esigenze di flessibilità della prestazione e rispetto del diritto del lavoratore (così Corte d’Appello di Bari, 28 gennaio 2019, n. 117, ne Il lavoro nella giurisprudenza, 2019, 944, con nota di G. Schiraldi), fermo restando che il diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per il lavoro domenicale non può ritenersi soddisfatto col riconoscimento del solo riposo compensativo, atteso che tale riposo è correlato al mancato riposo domenicale (così la citata App. Bari del 28 gennaio 2019).

Nel caso di specie è stata tuttavia riscontrata l’insussistenza di qualunque trattamento compensativo, a fronte della mera previsione del CCNL applicabile (Multiservizi) a norma della quale “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti  gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.

Come ha rilevato la coeva sentenza del 10 dicembre 2024, n. 31712, riferita ad un caso del tutto analogo, simili previsioni si prestano ad essere lette come una sorta di “’tranello concettuale’ rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica, così come, su base mensile, il riposo a scalare per i lavoratori turnisti (che comporta sempre 22 giorni di lavoro e 8 di riposo, come i lavoratori non turnisti)”.

Va, per converso, segnalata l’assenza di parametri oggettivi in conseguenza della quale ed in assenza di un’efficiente regolazione da parte del contratto collettivo, la giurisprudenza di merito appare muoversi in maniera alquanto erratica nella quantificazione per via equitativa della maggiorazione (che le sentenze di merito entrambe confermate dalla Cassazione nelle sentenze nn. 31708 e 31712 hanno quantificato l’una nel 20% della normale retribuzione, l’altra nel 30%).

Dalla natura di adeguamento retributivo accordata a tali incrementi discende l’applicazione anche a questi emolumenti dei relativi principi in materia di prescrizione, che conduce la Cassazione a confermare che attualmente “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Sulla riapertura della problematica concernente la prescrizione operata da Cass. n. 26246/2022, largamente anticipata dalla giurisprudenza di merito, e sull’amplissimo dibattito da questa innescato si veda, tra i molti contributi, il volume Prescrizione dei crediti e stabilità del rapporto di lavoro- opinioni a confronto, Giappichelli, 2023, con interventi di E. Balletti, E. Ghera, F. Santoni, C. Cester, A. Maresca, L. Nogler, S. Bellomo. A. Bollani, V. Maio, A. Bellavista, F. Lunardon, G. Proia, R. Santucci; più recentemente, G. Santoro Passarelli (continuato da S. Bellomo), Diritto dei lavori e dell’occupazione, Giappichelli, Torino, 2024, Cap. 47, 541 ss.