Sentenze

17 Febbraio 2025 – trasferimento di ramo di azienda – presunzione semplice se il personale dell’appaltatore cessato è assunto dal nuovo aggiudicatario

Sentenze in Sintesi
trasferimento di ramo di azienda – presunzione semplice se il personale dell’appaltatore cessato è assunto dal nuovo aggiudicatario

Nella fattispecie in esame, affrontata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4302/2024, i lavoratori hanno dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa per conto di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che fino al 15.1.2019 aveva gestito il servizio di prenotazione delle visite mediche (c.d. CUP) nell’interesse della ASL Roma n. 3; servizio che, in seguito, era stato rimesso a gara dall’azienda sanitaria committente ed aggiudicato ad un nuovo raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da tre nuove compagini sociali, che avevano provveduto ad acquisire l’intero ramo aziendale dalle ex appaltatrici così realizzando un trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.

All’esito della indagine istruttoria espletata, il Tribunale ha dichiarato che il rapporto di lavoro dei ricorrenti – già in essere alla data del 15.1.2019 – proseguisse senza soluzione di continuità alle dipendenze delle società convenute in applicazione del disposto dell’art. 2112 c.c.

Avverso la suestesa decisione le società datrici hanno proposto due distinti atti di gravame, successivamente riuniti, nell’ambito dei quali hanno lamentato, in uno con la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva oltre che di difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, la ritenuta esistenza di un trasferimento d’azienda assumendo che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza appellata, l’art. 29 d.lgs. 276/2003 non pone una presunzione di trasferimento di azienda nell’ipotesi di cambio di appalto, viepiù considerando che nella specie non era rinvenibile un complesso aziendale definito che avrebbe potuto formare oggetto di trasferimento e che erano presenti elementi di discontinuità tutt’altro che marginali.

Nella sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma, premesso che i lavoratori avevano puntualmente indicato il pregiudizio che assumevano di aver subìto nella perdita di anzianità oltre che nella sottoposizione ad un diverso regime di tutela in tema di licenziamenti (quello di cui al D. Lgs. n. 23/2015), ha rimarcato la distinzione tra la fattispecie di successione nell’appalto e le ipotesi di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 c.c.

In particolare il Collegio di merito, nel richiamare la direttiva n. 23/2001, ha evidenziato come la disciplina di cui all’art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta in cui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. 31.7.2023 n. 23242; Cass. 23.10.2018 n. 26808).

In questa direzione, la Corte ha quindi ritenuto che la maggior dimensione organizzativa del nuovo appalto non costituisse in sé elemento in dirimente, potendo comunque ritenersi la cessione d’azienda laddove si accerti che le aziende subentranti abbiano prestato il servizio in favore di tali strutture dell’Asl Roma D “continuando” ad avvalersi del complesso aziendale impiegato ai medesimi fini dal precedente appaltatore.

Resta, dunque, confermata l’interpretazione della norma nel senso che sussiste una una presunzione semplice di trasferimento di ramo di azienda tutte le volte in cui il personale dipendente dall’appaltatore cessato venga assunto dal nuovo aggiudicatario.

Quanto poi alla configurabilità del ramo d’azienda, nei settori produttivi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera (ovvero quando l’attività non necessita di specifici elementi materiali oppure quando questi ultimi non sono essenziali al buon funzionamento dell’entità economica organizzata, anche un gruppo organizzato di lavoratori che assolva stabilmente a un’attività comune può costituire azienda o ramo di azienda, sempre che siano provati la specifica organizzazione e lo specifico know how posseduto dai prestatori d’opera, e che le loro attività siano idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.

Logico corollario di quanto precede è che, al netto del fatto che il gruppo di lavoratori adibito al servizio appaltato si caratterizzava non solo per una propria generica professionalità di partenza (rappresentata dal grado di istruzione e da spiccate capacità umane e relazionali), ma anche per conoscenze specifiche relative alla peculiare attività da svolgere, si configura trasferimento di azienda quando il nuovo titolare dell’impresa non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti.

In conclusione, a prescindere dal fatto che nella circostanza l’assunzione dei lavoratori era stata frazionata su più soggetti giuridici, a venire in rilievo è il fatto che l’attività svolta era/è rimasta sostanzialmente unitaria laddove la discontinuità dell’impresa subentrante solo se «il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto».