Trasferimenti collettivi, obbligo di preventiva informazione e consultazione sindacale
Sentenze

11 Marzo 2025 – Trasferimenti collettivi, obbligo di preventiva informazione e consultazione sindacale.

Sentenze in Sintesi
Trasferimenti collettivi, obbligo di preventiva informazione e consultazione sindacale

La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza 29/2025 del 18.1.2025, riformando le decisioni del precedente grado di giudizio (sia nella fase preliminare che in quella di opposizione), accoglie il ricorso ex art. 28, l. n. 300/1970 e condanna l’impresa per non aver svolto procedure di informazione e consultazione sindacale sul trasferimento collettivo a una nuova sede, che aveva determinato le dimissioni contemporanee di undici lavoratori.

La vicenda trae origine dalla scelta della Società di inviare, nell’imminente cessazione del servizio di appalto intercorso con una committente, le comunicazioni di trasferimento, ossia di spostamento definitivo della sede lavorativa, a circa 30 dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

L’O.S. lamentava la antisindacalità della condotta tenuta dalla Società che non aveva preventivamente informato le OO.SS. della decisione di modificare la sede di lavoro per ben 30 dipendenti, attuando una scelta, quella del trasferimento collettivo, che assumevano integrare una sorta di licenziamento collettivo indiretto secondo la nozione eurounitaria accolta dalla direttiva 98/59/CE (i.e. sono licenziamento indiretto tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro che derivino da iniziative unilaterali del datore di lavoro idonee a modificare sostanzialmente e in forma peggiorativa un elemento essenziale del contratto di lavoro, come condiviso anche da Cass. 15401/2020) e, come tale, dovendo essere preceduta dalla procedura di preventiva informazione e consultazione prevista dall’art. 24, legge n. 223/1991 e, comunque, una decisione suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e come tale richiedente l’informazione e la consultazione sindacale come previsto dall’art. 4, terzo comma, lett. c) del d.lgs. n. 25/2007.

Il Tribunale adito con ricorso ex art. 28, legge n. 300/1970 aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabile la disciplina prevista dalla l. n. 223/1991 perché il trasferimento collettivo che aveva determinato la unanime decisione dei lavoratori interessati di rassegnare le dimissioni, diversamente da quanto assumevano le OO.SS. che richiamavano in merito la normativa eurounitaria, non costituiva un licenziamento indiretto; né violato l’obbligo di necessaria preventiva informativa e consultazione sindacale prevista dal d.lgs. n. 25/2007 perché, di fatto, l’O.S. era stata resa edotta della scelta ed aveva potuto interloquire in merito.

Il Tribunale, in fase di opposizione aveva confermato la decisione, valorizzando la delega data dal legislatore alla contrattazione collettiva nel definire l’attuazione dell’obbligo di preventiva informazione e consultazione previsto in linea generale dall’art. 1, d.lgs. n. 25/2007, da cui derivava che al di fuori della materia dei licenziamenti collettivi e dei trasferimenti di imprese e stabilimenti, i diritti di informazione e di consultazione aventi ad oggetto tutte le altre materie trovano la loro compiuta disciplina di riferimento nella contrattazione collettiva. Concludeva per il rigetto del ricorso atteso che il CCNL applicato (Vigilanza privata) non prevedeva, per i trasferimenti collettivi, alcun onere di preventiva informazione e consultazione sindacale di cui si poteva lamentare l’inadempimento.

Il Tribunale confermava anche il decreto opposto con cui era stata esclusa la violazione della procedura dettata per i licenziamenti collettivi osservando che “non ricorrono nel caso di specie le condizioni cui è subordinata l’equiparazione della cessazione del contratto di lavoro al licenziamento e specificamente la <modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, per effetto di una decisione unilaterale del datore di lavoro e a svantaggio del lavoratore>. Il Tribunale, ritenuto che la valutazione di tali requisiti applicativi spetti al giudice nazionale, esclude che, nel caso specifico, i trasferimenti in esame possano essere qualificati come licenziamenti indiretti o atti assimilabili secondo la nozione eurounitaria, sì da giustificare l’applicazione della richiamata l. n. 223/1991.

La Corte d’Appello, senza entrare nel merito della normativa sovranazionale, che pure mostra di condividere, riforma la decisione di primo grado ritenendo applicabile alla fattispecie l’obbligo di preventiva informazione previsto dall’art. 4, terzo comma, lett. c) del d.lgs. n. 25/2007 perché “le comunicazioni di trasferimento, ossia di spostamento della sede lavorativa nelle zone di Firenze e Forlì, a circa 30 dipendenti impiegati nell’esecuzione di detto appalto, integri un’iniziativa datoriale senza dubbio riconducibile alla categoria delle decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, come tali richiedenti l’informazione e la consultazione sindacale, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, lett. c) del d.lgs.n. 25/2007”.

Ad avviso della Corte d’Appello la particolare natura delle comunicazioni di trasferimento, quali atti comportanti rilevanti cambiamenti, trova conferma nella reazione di tutti i lavoratori interessati che, quale conseguenza, avevano rassegnato le dimissioni; conseguenza che era ampiamento prevedibile dal datore di lavoro che, quindi, avrebbe dovuto preventivamente informare le OO.SS. ed era inadempiente rispetto a tale obbligo non avendo fornito una informazione, né avendo dato seguito a consultazioni adeguate, ma avendo solo comunicato ai lavoratori lo spostamento di sede che sarebbe stato disposto al momento della imminente cessazione dell’appalto cui erano adibiti.

Da sottolineare che la Corte ritiene l’obbligo di preventiva informazione e consultazione sufficientemente previsto e disciplinato dal legislatore, anche se l’art. 1 del d.lgs. 25/2007 rimanda alla contrattazione collettiva per la sua concreta attuazione.

Disciplina collettiva di cui la Corte, senza neppure richiamarla nel dettaglio, impone una lettura che definisce legislativamente orientata, assumendone la legittimità solo ove preveda delle modalità di preventiva informazione e consultazione tali da rendere effettiva e temporalmente “idonee a favorire la ricerca e l’adozione delle soluzioni migliori per contemperare i contrapposti, rilevanti interessi in gioco dei lavoratori e della parte datoriale”.

Nessuna rilevanza poteva assumere, conclude la Corte, la legittimità del provvedimento di trasferimento, né la sua intrinseca utilità a salvaguardare i posti di lavoro, nel giudizio promosso per la antisindacalità della condotta all’esito del quale era evidente la lesione all’immagine patita dalla O.S.